Vendita Energia elettrica in regime di scambio sul posto e non

E' STATO FIRMATO IL V CONTO ENERGIA E LA VENDITA DELL'ENERGIA COSI COME LO SCAMBIO SUL POSTO SONO ALTERNATIVI ALLE TARIFFE INCENTIVANTI VENTENNALI

LEGGI DI PIU' SUL V CONTO ENERGIA

 


 

QUARTO CONTO ENERGIA

Lo scambio sul posto e la vendita dell'energia in eccesso

Con lo scambio sul posto, l’impianto fotovoltaico lavora in regime di interscambio con la rete elettrica locale, permettendoti di avere il rimborso della bolletta elettrica e il contributo del GSE sulla base del giorno in cui il tuo impianto è stato messo in rete (NB: RISPARMIO BOLLETTA+INCENTIVO GSE 2012).

 

Vediamo qui le novità del regime scambio sul posto in relazione in particolare alla bolletta elettrica

Rispetto alla precedente delibera, in cui effettivamente si poteva usare la propria energia immessa in momenti diversi della giornata, adesso è possibile immettere solo quello che non si consuma istantaneamente e quello che si immette va al GSE. L’energia di cui si ha bisogno viene invece acquistata dal Gestore pagando una normale bolletta.

Non si scambia più l’energia ma si immette e, per quanto immesso, si riceve un contributo in conto scambio. Contemporaneamente si acquista l’energia dal Gestore.

Il rimborso del GSE 2012 è pari al valore minimo tra il valore attribuito all’energia immessa e quello pagato al gestore per l’acquisto dell’energia.

Al termine di ciascun anno si effettua il conguaglio facendo la differenza tra le immissioni e i prelievi di energia dalla rete. 

> Se il saldo è negativo verrà addebitato in bolletta;
> se il saldo è positivo il credito di energia resterà valido per sempre

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa se l’impianto è dimensionato in modo tale da produrre un quantitativo di energia elettrica minore o uguale all’energia elettrica consumata. 

Grazie alla nuova Delibera ARG/elt 74/08 lo scambio sul posto è possibile per impianti fotovoltaici fino ad un massimo di 200 kWp.

A chi conviene? 
Lo scambio sul posto o net-metering conviene in particolare:

- ai privati (prima casa) 
- alle piccole-medie aziende 

Quando conviene? 
L’adozione dello scambio sul posto, o net-metering, conviene quando l’energia elettrica che può produrre l’impianto fotovoltaico (in funzione degli spazi e dell’orientamento dell’edificio) è inferiore o uguale a quella consumata dall’utenza.

Mentre con la precedente versione dello scambio sul posto si utilizzava la corrente elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico per alimentare le utenze elettriche di casa o dell’azienda, riducendo sensibilmente o addirittura azzerando la bolletta energetica, con l’attuale meccanismo é possibile utilizzare l’energia istantaneamente prodotta dal fotovoltaico chiedendo alla rete solo quella necessaria per soddisfare i fabbisogni negli orari diversi da quelli della produzione. La bolletta si ridurrà, ma non è detto che si  azzeri come succedeva prima (quantomeno non in tempo reale ma solo successivamente ai pagamenti già effettuati: il rimborso del GSE è infatti successivo al pagamento delle bollette).

E’ compatibile con la vendita dell’energia?
No, non è ammessa la vendita dell’energia in esubero ma solo il credito in bolletta valido per sempre.

L’adesione al meccanismo dello scambio sul posto costa annualmente 30 euro che verranno versati al GSE per la gestione della pratica.

Secondo quanto riportato nella nuova circolare dell’agenzia delle entrate relativa al trattamento fiscale del contributo in conto scambio di cui alla Delibera AEEG N.74/2008:

1. Per impianti fotovoltaici fino ai 20 kWp (situati sul tetto dell’abitazione/area di pertinenza dell’abitazione del produttore) il contributo non assume rilevanza fiscale.

2. Per impianti superiori ai 20 kWp (situati sul tetto dell’abitazione/area di pertinenza dell’abitazione del produttore) il contributo è rilevante sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette.

E’ però importante segnalare che, a prescindere dalla taglia di impianto (quindi anche inferiore ai 20 kWp), se l’impianto per sua collocazione non è posto al servizio dell’abitazione (quindi situato in un’area separata/non di pertinenza dell’abitazione stessa) il contributo in conto di scambio risulta essere rilevante sia ai fini dell’IVA sia che delle imposte dirette.

Ci sono però dei casi specifici per i quali il contributo in conto scambio risulta essere sempre rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette:
a) In caso di produttore imprenditore  - soggetto passivo di IRES
b) in caso di produttore – lavoratore autonomo. In questo caso il professionista è tenuto a tenere una contabilità separata per la produzione – cessione di energia e per la propria attività.

Per calcolare il risparmio si moltiplica la produzione dell’impianto fotovoltaico per il costo dell’energia elettrica. Il costo dell’energia elettrica per gli impianti di piccole-medie dimensioni (utenze residenziali e piccole aziende) si aggira intorno a 0,18 – 0,20 €/kWh e si prevede un ulteriore aumento nei prossimi anni in relazione all’esaurimento progressivo delle fonti fossili (petrolio, gas e carbone). 


Es: un impianto fotovoltaico da 2 kWp installato nel centro Italia (irraggiamento medio: 1300 kWh/anno) ha una produzione stimata di 2.700 kWh/anno. Moltiplicando 2.700 kWh/anno per il costo dell’energia elettrica di 0,20 € avremo un risparmio sulla bolletta annua pari a 540 euro.

E' sicuro che per tutti gli impianti fotovoltaici di piccola ptenza (minore di 50 kWp) sia per aziende che per privati, lo scambio sul posto è il regime di "vendita di energia" più conveniente. Con lo scambio sul posto, l’impianto fotovoltaico lavora in regime di interscambiocon la rete elettrica locale, permettendoti di avere il rimborso della bolletta elettrica e il contributo del GSE sulla base del giorno in cui il tuo impianto è stato messo in rete (NB: RISPARMIO BOLLETTA+INCENTIVO GSE)

Vediamo qui le novità del regime scambio sul posto in relazione in particolare alla bolletta elettrica

Non si scambia più l’energia ma si immette e, per quanto immesso, si riceve un contributo in conto scambio. Contemporaneamente si acquista l’energia dal Gestore.

Il rimborso del GSE è pari al valore minimo tra il valore attribuito all’energia immessa e quello pagato al gestore per l’acquisto dell’energia.

Al termine di ciascun anno si effettua il conguaglio facendo la differenza tra le immissioni e i prelievi di energia dalla rete.

> Se il saldo è negativo verrà addebitato in bolletta;
> se il saldo è positivo il credito di energia resterà valido per sempre.

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa se l’impianto è dimensionato in modo tale da produrre un quantitativo di energia elettrica minore o uguale all’energia elettrica consumata.

Grazie alla nuova Delibera ARG/elt 74/08 lo scambio sul posto è possibile per impianti fotovoltaici fino ad un massimo di 200 kWp.

A chi conviene? 
Lo scambio sul posto o net-metering conviene in particolare:

- ai privati (prima casa) 
- alle piccole-medie aziende

Quando conviene? 
L’adozione dello scambio sul posto, o net-metering, conviene quando l’energia elettrica che può produrre l’impianto fotovoltaico(in funzione degli spazi e dell’orientamento dell’edificio) è inferiore o uguale a quella consumata dall’utenza.

Mentre con la precedente versione dello scambio sul posto si utilizzava la corrente elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico per alimentare le utenze elettriche di casa o dell’azienda, riducendo sensibilmente o addirittura azzerando la bolletta energetica, con l’attuale meccanismo é possibile utilizzare l’energia istantaneamente prodotta dal fotovoltaico chiedendo alla rete solo quella necessaria per soddisfare i fabbisogni negli orari diversi da quelli della produzione. La bolletta si ridurrà, ma non è detto che si  azzeri come succedeva prima (quantomeno non in tempo reale ma solo successivamente ai pagamenti già effettuati: il rimborso del GSE è infatti successivo al pagamento delle bollette).

L’adesione al meccanismo dello scambio sul posto costa annualmente 30 euro che verranno versati al GSE per la gestione della pratica.

Secondo quanto riportato nella nuova circolare dell’agenzia delle entrate relativa al trattamento fiscale del contributo in conto scambio di cui alla Delibera AEEG N.74/2008:

1. Per impianti fotovoltaici fino ai 20 kWp (situati sul tetto dell’abitazione/area di pertinenza dell’abitazione del produttore) il contributo non assume rilevanza fiscale.

2. Per impianti superiori ai 20 kWp (situati sul tetto dell’abitazione/area di pertinenza dell’abitazione del produttore) il contributo è rilevante sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette.

E’ però importante segnalare che, a prescindere dalla taglia di impianto (quindi anche inferiore ai 20 kWp), se l’impianto per sua collocazione non è posto al servizio dell’abitazione (quindi situato in un’area separata/non di pertinenza dell’abitazione stessa) il contributo in conto di scambio risulta essere rilevante sia ai fini dell’IVA sia che delle imposte dirette.

Ci sono però dei casi specifici per i quali il contributo in conto scambio risulta esseresempre rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette:
a) In caso di produttore imprenditore  - soggetto passivo di IRES
b) in caso di produttore – lavoratore autonomo. In questo caso il professionista è tenuto a tenere una contabilità separata per la produzione – cessione di energia e per la propria attività.

Per calcolare il risparmio si moltiplica la produzione dell’impianto fotovoltaico per il costo dell’energia elettrica. Il costo dell’energia elettrica per gli impianti di piccole-medie dimensioni (utenze residenziali e piccole aziende) si aggira intorno a 0,18 – 0,20 €/kWh e si prevede un ulteriore aumento nei prossimi anni in relazione all’esaurimento progressivo delle fonti fossili (petrolio, gas e carbone) .

Es: un impianto fotovoltaico da 2 kWp installato nel centro Italia (irraggiamento medio: 1300 kWh/anno) ha una produzione stimata di 2.700 kWh/anno. Moltiplicando 2.700 kWh/anno per il costo dell’energia elettrica di 0,20 € avremo un risparmio sulla bolletta annua pari a 540 euro.

Lo Scambio sul Posto, è un meccanismo che consente di immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. 
La sua principale caratteristica è quella di non vincolare l’utente ad utilizzare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico solo ed esclusivamente nel momento in cui questa viene prodotta dall’impianto stesso, cioè di giorno o nei periodi più assolati dell’anno quando è maggiore l’irraggiamento solare captato dai pannelli fotovoltaici.Se l’impianto produce energia elettrica si utilizzerà quest’ultima per i consumi. Per i consumi che avvengono di notte o in giornate non produttive si utilizzerà la connessione alla rete già presente.

L’utente rimane comunque connesso alla rete elettrica, consuma l’energia che serve quando serve, a prescindere dalla produzione dell’impianto fotovoltaico, senza alcuna differenza con quello che avveniva prima dell’installazione dell’impianto fotovoltaico.Il GSE (dal 1 Gennaio 2009) tiene conto dell’energia prodotta in eccesso e immessa in rete, e RIMBORSA i consumi avvenuti in assenza di produzione fotovoltaica, con il limite della quantità di energia prodotta in eccesso (Contributo in Conto Scambio).Per effettuare le misurazioni che sono necessarie perché il meccanismo funzioni, si deve sostituire il contatore esistente con uno bidirezionale, che cioè effettua la misurazione dell’energia elettrica sia in entrata che in uscita (Contatore 1).In entrata, il contatore conteggerà il prelievo di energia elettrica dalla rete, ovviamente al netto dei consumi alimentati dall’impianto fotovoltaico.In uscita, il contatore conteggerà la produzione dell’impianto fotovoltaico che non viene consumata e quindi immessa in rete.Serve però un altro contatore (2), che serve per misurare la quantità TOTALE di energia elettrica prodotta dall’impianto, perché è su questa quantità che viene calcolato l’importo erogato dal GSE a titolo di incentivo (kWh prodotti x Tariffa incentivante).Riassumendo, le componenti di ricavo (effettivo e figurativo) per un impianto connesso secondo la modalità “Scambio sul posto” sono:

1) Incentivi, calcolati sull’intera produzione fotovoltaica

2) Rimborso per la quota di energia consumata, non eccedente la quantità di energia immessa in rete

3) Risparmio ottenuto autoconsumando direttamente energia prodotta.

 Esempi:

Esempio 1 - Produzione superiore ai consumi da rete

I contatori segnano:
Produzione totale: 10.000 kWh
Consumo effettivo al contatore del distributore: 4.000 kWh
Energia immessa in rete: 6.000 kWh
Riporto periodo precedente: 0 kWh

Di conseguenza:
Energia autoconsumata direttamente: 4.000 kWh (10.000 - 6.000)
Consumi totali di energia: 4.000 prelevati dalla rete + 4.000 autoconsumati = 8.000 kWh

Energia pagata in bolletta: 4.000 kWh 
Energia rimborsata dal GSE in conto scambio: 4.000 kWh (fino quindi alla quantità di energia prelevata dalla rete)
Energia pagata effettivamente: 0 kWh
Riporto per il periodo successivo: 2.000 kWh (6.000 kWh immessi in rete - 4.000 rimborso GSE)

Esempio 2 - Produzione inferiore ai consumi da rete

I contatori segnano:
Produzione totale: 5.000 kWh
Consumo effettivo al contatore del distributore: 6.000 kWh
Energia immessa in rete: 2.000 kWh
Riporto periodo precedente: 0 kWh

Di conseguenza:
Energia autoconsumata direttamente: 3.000 kWh (5.000 - 2.000)
Consumi totali di energia: 6.000 prelevati dalla rete + 3.000 autoconsumati = 9.000 kWh

Energia pagata in bolletta: 6.000 kWh 
Energia rimborsata dal GSE in conto scambio: 2.000 kWh (fino quindi alla quantità di energia immessa in rete)
Energia pagata effettivamente: 4.000 kWh
Energia da riportare nel periodo successivo: 0 kWh

Esempio 3 - Produzione superiore ai consumi da rete, con riporto precedente

I contatori segnano:
Produzione totale: 10.000 kWh
Consumo effettivo al contatore del distributore: 7.000 kWh
Energia immessa in rete: 6.000 kWh
Riporto periodo precedente: 1.000 kWh

Di conseguenza:
Energia autoconsumata direttamente: 4.000 kWh (10.000 - 6.000)
Consumi totali di energia: 7.000 prelevati dalla rete + 4.000 autoconsumati = 11.000 kWh
Energia pagata in bolletta: 7.000 kWh 
Energia rimborsata dal GSE in conto scambio: 7.000 kWh (fino quindi alla quantità di energia immessa in rete = 6.000, + 1.000 riporto periodo precedente)
Energia pagata effettivamente: 0 kWh
Riporto periodo successivo: 0 kWh

Il Decreto Ministeriale emanato il 19/12/08 prevede la possibilità di usufruire dello Scambio sul Posto per impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 200 kW, connessi in data successiva al 31/12/2007, e non più solo fino a 20 kW come era in precedenza.
 
Con la Delibera 9 dicembre 2009 - ARG/elt 186/09 - l'AEEG ha modificato il “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto” (ARG/elt 74/08), in vigore dal 1 gennaio 2009. La modifica più rilevante, che impatta tutti gli utenti dello Scambio sul Posto, è quella che prevede la possibilità di richiedere al GSE il rimborso monetario delle eccedenze di produzione rispetto ai consumi, su base annuale. In precedenza, le eccedenze di produzione venivano accantonate e, se non utilizzate nei tre anni successivi, perdute.
 
Dato che l’impianto ha una durata molto lunga, si dovranno tenere in considerazione eventuali ipotesi di incremento dei consumi, e dimensionare di conseguenza l’impianto.

Nei vantaggi derivanti è da tenere in considerazione favorevolmente che il prezzo dell'energia non rimarrà costante e il suo incremento, molto verosimilmente, sarà maggiore dell’inflazione. Basti solo pensare che l’aumento medio dei prezzi al consumo per “abitazione, acqua, elettricità e combustibili” dal 2003 al 2008 è stato del 4,7% annuo (dati ISTAT).

 


 FOTOVOLTAICO IN REGIME DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

Ricordiamo che in regime di vendita di energia si accede contemporaneamente sia all'incentivo che alla vendita di energia al GSE (o ad altri)!!!! 

Per la vendita dell’energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità: vendita indiretta, mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, o la vendita diretta, attraverso la vendita in borsa o a un grossista tramite un “contratto bilaterale”.

Vediamo la prima delle due: la vendita indiretta, o ritiro dedicato, ovvero quella tramite la convezione col GSE (il Gestore dei Servizi Energetici).

In regime di ritiro dedicato il GSE è l’ente che acquista da te l’energia non autoconsumata prodotta dal tuo impianto fotovoltaico, a prescindere dalla rete alla quale è connessa la tua installazione fotovoltaica (se intendi aderire al regime di “ritiro dedicato” devi presentare l’apposita domanda sottoscrivendo la convenzione col GSE, scaricabile dal sito nella sezione “ritiro dedicato”).

A quanto ammontano i proventi derivanti da questo tipo di vendita al GSE?

Il prezzo per la vendita dell’energia elettrica da te prodotta, e immessa nella rete, corrisponde al prezzo di mercato relativo alla zona in cui è installato il tuo impianto; il prezzo può variare, ma il GSE riconosce ancora un “minimo garantito” stabilito e aggiornato periodicamente dall’AEEG. Il prezzo minimo garantito è una soglia al di sotto della quale il riconoscimento economico da parte del GSE non scende.

Solo a titolo esemplificativo: per impianti che avranno immesso in rete in un anno fino a 500.000 kWh il corrispettivo minimo pagato dal gse sarà di circa 100 €/MWh, per quelli che avranno prodotto da 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui verrà pagato circa 85 €/MWh e per gli impianti da 1.000.000 di kWh fino a 2.000.000 di kWh annui il prezzo minimo garantito è di circa 75 €/MWh.
I prezzi minimi garantiti vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWh/anno di energia elettrica immessa in rete. Se alla fine dell’anno solare il prezzo minimo garantito è inferiore al prezzo di mercato, il GSE ti riconosce un conguaglio.

In definitiva il ritiro dedicato, ovvero la vendita indiretta di energia elettrica immessa in rete dall’ impianto fotovoltaico, è in genere quello consigliabile per chi volesse cimentarsi nella produzione e nella vendita di questa energia pulita. Rispetto alla “vendita diretta” questo sistema risulta più gestibile sia per la relativa semplicità gestionale che per la garanzia di redditività attraverso i prezzi minimi garantiti (rispetto ai prezzi di mercato).

Vediamo qui cosa è e cosa comporta la vendita diretta.
Secondo il decreto del Conto Energia, i possessori di impianti solari fotovoltaici possono, in alternativa alla vendita di energia con ritiro dedicato, scegliere di vendere direttamente l’ energiain borsa (o ad un grossista) previa l’ iscrizione al mercato dell’energia elettrica.

Per essere ammesso al mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), bisogna sottoporre al GME la domanda di ammissione, sottoscrivendo un contratto di adesione, e pagare una quota di accesso comprendente una tariffa fissa annua ed un corrispettivo per ogni MWh venduto.

In alternativa il soggetto detentore dell’impianto fotovoltaico può decidere di vendere l’ energia prodotta ad un grossista di energia elettrica attraverso un contratto bilaterale e ad un prezzo di vendita direttamente con lui concordato.

Questa modalità di vendita diretta è, in genere, utilizzata per poter vendere sul mercato le produzioni energetiche fotovoltaiche prodotte da impianti fotovoltaici di grande taglia (o centrali elettriche).

Vai all'articolo relativo alla tassazione. 

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